Crìmen falsi

Crìmen falsi

Delitto [vedi crimen] consistente, in origine, in una condotta che offendeva la pubblica fede attraverso falsificazioni materiali di qualunque genere.
In origine, si riteneva che la falsità offendesse gli dei e che il colpevole, quindi, dovesse essere solennemente punito. La pena era, infatti, la præcipitatio e saxo [vedi].
La lex Cornelia (Sullae) de falsariis [vedi] creò un’apposita quæstio [vedi quæstiònes perpetuae] per delitti di tal specie, prevedendo ulteriori fattispecie criminose; l’ambito del (—) fu poi ulteriormente ampliato da numerosi senatusconsùlta intervenuti in epoche successive [vedi sc. Libonianum; sc. Messalianum; sc. Licinianum].
La pena prevista per il colpevole di (—) era quella dell’interdìctio aqua et igni [vedi].