Crimen expilàtæ hereditàtis

Crimen expilàtæ hereditàtis

Tra i delitti privati che nel periodo del Principato furono considerati come delitti pubblici perseguibili extra òrdinem [vedi cognìtio extra ordinem, dir. pen.]. Il (—) fu affine al furto [vedi furtum].
Consisteva nell’appropriazione di beni facenti parte di un complesso ereditario non ancora attribuito ad un erede (e rispetto ai quali non sarebbe stato configurabile il furtum) [vedi herèditas iàcens].
Per il (—) erano previste pene corporali come la fustigazione o la condanna ai lavori forzati, c.d. damnàtio ad metàlla [vedi; oppure damnatio in òpus publicum].