Crìmen (crimina)

Crìmen (crimina) [Crimine - crimini]

Era ogni azione delittuosa lesiva degli interessi della comunità.
In origine, il diritto romano non conobbe la distinzione tra delitti pubblici e delitti privati; fu solo in periodo repubblicano che i delitti divennero, dal punto di vista privatistico, fonte di obbligazioni, aventi ad oggetto una pena pecuniaria. Dal punto di vista pubblicistico, tale pena pecuniaria andava distinta (sia sotto il profilo dell’ammontare che sotto quello delle modalità di esazione) dalle multe (e dalle ulteriori pene) che conseguivano alla commissione di un delitto.
Il procedimento per l’accertamento e la punizione dei vari (—) si svolse, in origine, dinanzi all’assemblea popolare [vedi processo comiziale; provocàtio], successivamente dinanzi alle quæstiònes perpetuae [vedi].
Le pene previste andavano dalla morte (inflitta anche con modalità atroci), all’interdìctio aqua et ìgni [vedi], alla condanna ai lavori forzati [vedi damnàtio ad metàlla; damnàtio in òpus publicum], alla confisca del patrimonio [vedi publicàtio bonòrum] parziale o totale, per finire, per i casi meno gravi, a multe in denaro.