Crètio

Crètio

Uno dei modi di accettazione dell’eredità [vedi adìtio hereditàtis] era, in particolare, una dichiarazione solenne effettuata personalmente dall’istituito alla presenza di sette testimoni. Tale forma di accettazione, se imposta dal testatore, aveva carattere obbligatorio e doveva essere compiuta entro il termine da lui fissato.
Si distingueva, al riguardo, una (—):
continua in cui il termine per accettare si calcolava dal momento della morte del de cùius [vedi];
vulgàris [(—) ordinaria o volgare], in cui il termine decorreva dal momento in cui l’erede fosse venuto a conoscenza della chiamata.
Si distingueva, inoltre, fra (—):
perfecta, allorché il testatore avesse previsto una sostituzione in caso di mancata accettazione;
imperfecta, allorché la clausola di sostituzione mancasse.