Còrpore possidère
Còrpore possidère
Espressione indicante l’elemento materiale del possesso [vedi possèssio].
Il (—) consisteva nell’esercizio di fatto, materiale, di poteri su una res [vedi].
In diritto romano non sempre era richiesto, ai fini dell’esercizio del possesso, un contatto diretto tra soggetto e cosa, infatti:
— per le cose mobili, si riteneva sufficiente la loro presenza nella sfera patrimoniale del possessore, a prescindere da una effettiva apprensione;
— per i fondi, si riteneva che il (—) non si estrinsecasse attraverso una materiale apprensione di ogni zolla del fondo, risultando sufficiente la presenza del possessore in una parte qualunque di esso.
L’evoluzione del diritto romano portò, sin dall’età classica, ad una graduale perdita di rilevanza del requisito del (—), in favore dell’ànimus possidèndi [vedi], che finì col diventare elemento preminente; in particolare, si parlò di possesso nudo animo, esercitato anche in difetto dell’elemento materiale del (—):
— per i sàltus hibèrni et æstivi [vedi];
— per il servus fugitivus (schiavo fuggiasco) [vedi].
In diritto postclassico si finì col ritenere normalmente — come regola generale — sufficiente il solo elemento psicologico (c.d. possessio animo retènta), purché all’inizio del possesso, vi fosse stato anche un possesso materiale (il c.d. còrpus possidèndi).
Espressione indicante l’elemento materiale del possesso [vedi possèssio].
Il (—) consisteva nell’esercizio di fatto, materiale, di poteri su una res [vedi].
In diritto romano non sempre era richiesto, ai fini dell’esercizio del possesso, un contatto diretto tra soggetto e cosa, infatti:
— per le cose mobili, si riteneva sufficiente la loro presenza nella sfera patrimoniale del possessore, a prescindere da una effettiva apprensione;
— per i fondi, si riteneva che il (—) non si estrinsecasse attraverso una materiale apprensione di ogni zolla del fondo, risultando sufficiente la presenza del possessore in una parte qualunque di esso.
L’evoluzione del diritto romano portò, sin dall’età classica, ad una graduale perdita di rilevanza del requisito del (—), in favore dell’ànimus possidèndi [vedi], che finì col diventare elemento preminente; in particolare, si parlò di possesso nudo animo, esercitato anche in difetto dell’elemento materiale del (—):
— per i sàltus hibèrni et æstivi [vedi];
— per il servus fugitivus (schiavo fuggiasco) [vedi].
In diritto postclassico si finì col ritenere normalmente — come regola generale — sufficiente il solo elemento psicologico (c.d. possessio animo retènta), purché all’inizio del possesso, vi fosse stato anche un possesso materiale (il c.d. còrpus possidèndi).