Convèntio in mànum
Convèntio in mànum
La (—) consisteva nel passaggio della moglie nella potestà maritale; essa era effetto tipico del matrimonium cum manu [vedi matrimònium], il quale comportava che la mùlier sui iùris [vedi mùlier; sui iùris] (non soggetta, cioè, a potestà paterna) perdeva tutti i suoi diritti, in cui subentrava il marito (se sui iuris) o il pater familias di questi (se alieni iuris) verificandosi un fenomeno di successione a titolo universale inter vivos.
Se la moglie prima del matrimonio era, invece, alièno iuri subiècta [vedi alieni iuris], cioè soggetta a potestà, essa:
—ricadeva nella manus [vedi] maritale, se il marito era sui iuris;
— ricadeva in potestà del soggetto che esercitava potestà sul marito, se quest’ultimo era alieni iuris. La (—) della moglie alieni iuris comportava la perdita di ogni legame, anche ereditario, con la propria familia [vedi] d’origine.
La (—) consisteva nel passaggio della moglie nella potestà maritale; essa era effetto tipico del matrimonium cum manu [vedi matrimònium], il quale comportava che la mùlier sui iùris [vedi mùlier; sui iùris] (non soggetta, cioè, a potestà paterna) perdeva tutti i suoi diritti, in cui subentrava il marito (se sui iuris) o il pater familias di questi (se alieni iuris) verificandosi un fenomeno di successione a titolo universale inter vivos.
Se la moglie prima del matrimonio era, invece, alièno iuri subiècta [vedi alieni iuris], cioè soggetta a potestà, essa:
—ricadeva nella manus [vedi] maritale, se il marito era sui iuris;
— ricadeva in potestà del soggetto che esercitava potestà sul marito, se quest’ultimo era alieni iuris. La (—) della moglie alieni iuris comportava la perdita di ogni legame, anche ereditario, con la propria familia [vedi] d’origine.