Convèntio

Convèntio [Negozio giuridico]

Categoria generale, ricomprendente il contràctus [vedi] ed il pactum [vedi]: (—) era il negozio giuridico bi-plurilaterale.
La concezione della (—) come genus ricomprendente la species del pactum risale ad Ulpiano [vedi] e, prima ancora, a Labeone [vedi]; fu l’evoluzione giurisprudenziale del periodo classico a ricondurre alla (—) anche il contractus.
Le fonti distinguevano tra:
conventiònes ex publica causa (armistizi, trattati di pace);
conventiones ex privata causa, cioè i veri e propri negozi bi-plurilaterali, che potevano essere:
legitimæ (cioè confermate da una legge e tutelate con una àctio);
iuris gentium (non di origine romana, e tutelate in via pretoria, con la concessione di eccezioni o di azioni).
Nel periodo postclassico, vi fu una progressiva identificazione tra i concetti di (—) (ricomprendente il contractus) ed il pactum: si formò, pertanto, una categoria generale (variamente denominata: pacta, conventiones, contractus), unitaria, comprensiva dei negozi giuridici produttivi, tra le parti, di obbligazioni od anche, talvolta, di diritti assoluti.