Convalida del negozio giuridico

Convalida del negozio giuridico [cfr. artt. 1423, 1444 c.c.]

La (—) è una delle forme di sanatoria del negozio giuridico [vedi]; era ammessa in diritto romano, in relazione a negozi annullabili nei seguenti casi:
— per decorso del tempo: l’àctio doli e l’àctio quod metus si potevano esercitare solo entro l’anno. Col decorso di tale periodo il negozio era convalidato;
— per ratifica o conferma (ratihabìtio [vedi]): se il negozio era viziato, il soggetto, che poteva far rilevare ciò, poteva rinunciare ad esercitare i mezzi concessi dal pretore per annullare l’atto. Ad esempio, il minore, divenuto maggiorenne, poteva approvare il negozio compiuto durante la minore età;
— per morte della parte, se l’invalidità poteva essere fatta valere dalla sola parte e non dai suoi eredi. Se quindi, ad es., il coniuge donante moriva senza aver fatto valere la nullità della donazione, questa non poteva essere impugnata dagli eredi;
— per rimozione della causa di nullità: questa possibilità era ristretta a casi tipici;ad esempio, il pegno [vedi pignus] di cosa altrui si convalidava se il costituente acquistava successivamente la proprietà della cosa.