Contrectàtio
Contrectàtio (alienæ rei)
Elemento oggettivo del furtum [vedi] consistente nel contatto fraudolento con una cosa altrui contro la volontà del titolare (invìto dòmino).
Inizialmente limitata alla amòtio (asportazione materiale della cosa), la (—) finì col comprendere anche casi in cui mancava la sottrazione materiale. Si ebbe pertanto:
— furtum usus, quando: il depositario [vedi depòsitum] usava della cosa depositata; il commodatarius [vedi commodàtum] usava le cose in modo diverso da quello previsto contrattualmente; il creditore pignoratizio usava le cose ricevute in pegno;
— furtum possessiònis, quando il detentore, rifiutandosi di restituire la cosa al dòminus, cominciava a possederla per sé.
Anche il proprietario poteva commettere furtum della cosa propria, se la sottraeva a chi la deteneva in virtù di uno ius in re aliena [vedi iùra in re alièna] (per es., al creditore pignoratizio).
Elemento oggettivo del furtum [vedi] consistente nel contatto fraudolento con una cosa altrui contro la volontà del titolare (invìto dòmino).
Inizialmente limitata alla amòtio (asportazione materiale della cosa), la (—) finì col comprendere anche casi in cui mancava la sottrazione materiale. Si ebbe pertanto:
— furtum usus, quando: il depositario [vedi depòsitum] usava della cosa depositata; il commodatarius [vedi commodàtum] usava le cose in modo diverso da quello previsto contrattualmente; il creditore pignoratizio usava le cose ricevute in pegno;
— furtum possessiònis, quando il detentore, rifiutandosi di restituire la cosa al dòminus, cominciava a possederla per sé.
Anche il proprietario poteva commettere furtum della cosa propria, se la sottraeva a chi la deteneva in virtù di uno ius in re aliena [vedi iùra in re alièna] (per es., al creditore pignoratizio).