Contràrius consènsus
Contràrius consènsus [Consenso contrario; cfr. artt. 1372-1373 c.c.]
Caratteristico modo di estinzione ìpso iùre [vedi] e a forma libera delle obligatiònes ex contractu [vedi] denominato, in materia societaria, dissènsus [vedi].
Consisteva in un atto eguale e contrario a quello con cui le parti avevano dato vita al rapporto obbligatorio con il quale esse manifestavano la volontà di estinguere il contratto.
La decisione consensuale delle parti di non eseguire le obbligazioni convenute presupponeva che la situazione iniziale fosse ancora immutata (re adhùc ìntegra).
In età classica, solo per la èmptio-vendìtio [vedi], si ritenne ammissibile il c.d. pactum ut discedàtur (oppure ut abeàtur), patto di recesso che imponeva al giudice di non accogliere la domanda, nei casi in cui una parte, in violazione di esso, agisse per ottenere l’esecuzione del contratto.
Il (—) fu inteso, in età tardo-classica e postclassica, come accordo avente ad oggetto l’estinzione del rapporto intercorrente tra i soggetti che avessero stipulato un contratto consensuale.
Attraverso esso si enucleò, pertanto, un modo di remìssio del credito a forma libera.
Caratteristico modo di estinzione ìpso iùre [vedi] e a forma libera delle obligatiònes ex contractu [vedi] denominato, in materia societaria, dissènsus [vedi].
Consisteva in un atto eguale e contrario a quello con cui le parti avevano dato vita al rapporto obbligatorio con il quale esse manifestavano la volontà di estinguere il contratto.
La decisione consensuale delle parti di non eseguire le obbligazioni convenute presupponeva che la situazione iniziale fosse ancora immutata (re adhùc ìntegra).
In età classica, solo per la èmptio-vendìtio [vedi], si ritenne ammissibile il c.d. pactum ut discedàtur (oppure ut abeàtur), patto di recesso che imponeva al giudice di non accogliere la domanda, nei casi in cui una parte, in violazione di esso, agisse per ottenere l’esecuzione del contratto.
Il (—) fu inteso, in età tardo-classica e postclassica, come accordo avente ad oggetto l’estinzione del rapporto intercorrente tra i soggetti che avessero stipulato un contratto consensuale.
Attraverso esso si enucleò, pertanto, un modo di remìssio del credito a forma libera.