Contra bònos mòres

Contra bònos mòres [Contro il buon costume; cfr. artt. 1343, 1354 c.c.; 519-544 c.p.]

Nel linguaggio giuridico corrente, l’espressione (—) indica la contrarietà di un negozio giuridico o, comunque, di un comportamento umano, alle regole del buon costume.
La contrarierà della causa del negozio giuridico alle regole del buon costume assunse rilievo, in diritto romano, soltanto a partire dal periodo classico, in virtù di una serie di constitutiònes prìncipum [vedi] e di decisioni giurisprudenziali: i negozi (—) erano ritenuti assolutamente inutilizzabili.
Nell’ambito della contrarietà al buon costume rientravano, secondo Papiniano [vedi], quæ facta lædunt pietatem, existimatiònem, verecùndiam (i fatti che ledono la pietà, la stima, il pudore).
Nel diritto civile vigente, il concetto di buon costume è delineabile in riferimento ad un’ampia accezione di moralità, eticità e decenza e non è limitato (come avviene, invece, quasi esclusivamente per il diritto penale) alla sfera sessuale. Il negozio giuridico con causa illecita perché (—) è nullo; egualmente nullo è il negozio cui sia apposta una condizione (—).
Nel codice penale vigente, la categoria dei reati contro il buon costume è prevista e disciplinata dagli artt. 519-544.