Constitùtum dèbiti

Constitùtum dèbiti

Si distinguevano due tipi di (—):
(—) proprii: era una garanzia personale offerta dallo stesso debitore e consisteva nella promessa di pagare un proprio debito, già esistente, ad una determinata scadenza. Aveva funzione essenzialmente dilatoria;
(—) alièni: garanzia offerta da altro debitore, consisteva nella promessa di pagare in un determinato luogo una prestazione di denaro dovuta da un terzo.
Il (—) era tutelato con l’azione de constituta pecunia [vedi] e rientrava nei pacta prætoria [vedi pactum] insieme al pactum iurisiuràndi [vedi] e al recèptum arbìtrii [vedi].
Il (—) non importava novazione [vedi novàtio] del debito precedente e il creditore poteva agire sia in base al (—) che al rapporto sottostante. Il cumulo era escluso mediante una excèptio doli [vedi].
Originariamente costituito solo per le obbligazioni di denaro, nel diritto giustinianeo si ammise il (—) per ogni tipo di obbligazioni, finché fu assorbito nella categoria generale del contratto e della fideiussione [vedi fideiùssio].