Consensus in ìdem plàcitum
Consensus in ìdem plàcitum
Espressione frequentemente adoperata, nella prassi del diritto civile, per indicare l’elemento soggettivo volontaristico, essenziale ai fini della formazione di un contratto.
Il contratto viene, infatti, a formarsi solo in presenza di un accordo tra le parti, che sia indirizzato al contemperamento degli opposti interessi, in modo che il contenuto del contratto risulti voluto da tutte le sue parti.
In diritto romano, il (—) era elemento necessario e sufficiente per l’esistenza dei contratti tipici del iùs honoràrium [vedi] (èmptio-vendìtio, locàtio-condùctio, socìetas e mandatum):
— necessario, perché, in mancanza, il contratto non era valido;
— sufficiente, perché bastava a far nascere le reciproche obbligazioni tipiche del contratto di volta in volta concluso.
Il (—) veniva meno per effetto del contrarius consensus [vedi] o dissensus [vedi].
Espressione frequentemente adoperata, nella prassi del diritto civile, per indicare l’elemento soggettivo volontaristico, essenziale ai fini della formazione di un contratto.
Il contratto viene, infatti, a formarsi solo in presenza di un accordo tra le parti, che sia indirizzato al contemperamento degli opposti interessi, in modo che il contenuto del contratto risulti voluto da tutte le sue parti.
In diritto romano, il (—) era elemento necessario e sufficiente per l’esistenza dei contratti tipici del iùs honoràrium [vedi] (èmptio-vendìtio, locàtio-condùctio, socìetas e mandatum):
— necessario, perché, in mancanza, il contratto non era valido;
— sufficiente, perché bastava a far nascere le reciproche obbligazioni tipiche del contratto di volta in volta concluso.
Il (—) veniva meno per effetto del contrarius consensus [vedi] o dissensus [vedi].