Confùsio

Confùsio [Confusione; cfr. artt. 939, 1014 e 1072, 1253 ss. c.c.]

Termine adoperato in diritto romano con diversi significati.
Modo d’acquisto della proprietà a titolo originario [art. 939 c.c.]
Come modo d’acquisto della proprietà [vedi domìnium ex iùre Quirìtium] a titolo originario, la (—) consisteva nella mescolanza di più corpi solidi o liquidi, in modo tale che non si verificasse né accessione [vedi accèssio] né specificazione [vedi specificàtio], in quanto il tutto non era cosa che poteva essere distinta dalle parti componenti: ad es., si pensi al caso in cui venivano mescolate due o più quantità di vino.
Se le singole cose erano separabili, ognuno dei proprietari conservava la proprietà sulla sua parte e, ottenuta la separazione, poteva esercitare la rèi vindicàtio [vedi].
Se le materie confuse non erano separabili, i relativi proprietari diventavano condomini pro quota del tutto, se la confusione avveniva per loro volontà; in mancanza, poteva essere esercitata la vindicatio pro parte.
Modo di estinzione di diritti reali [art. 1014 e 1072 c.c.]
Come modo di estinzione dei diritti reali [vedi iura in re alièna], la (—) aveva luogo quando nello stesso soggetto si assommavano le qualità di >dòminus [vedi] e di titolare di un diritto reale limitato: si pensi, ad es., al caso in cui il titolare del fondo servente fosse diventato proprietario anche del fondo dominante [vedi servitùtes (praediòrum)], o l’usufruttuario divenisse proprietario della cosa oggetto dell’ususfructus [vedi].
In questa accezione, più frequentemente si parla di consolidàtio [vedi].
Modo di estinzione delle obbligazioni [artt. 1253 ss. c.c.]
Come modo di estinzione delle obbligazioni diverso dall’adempimento [vedi solùtio], la (—) aveva luogo automaticamente nei casi in cui le qualità di creditore e di debitore si riunivano nella stessa persona.
In questo caso, come nel precedente, la ràtio dell’istituto va identificata nell’impossibilità logico-giuridica che una stessa persona sia, ad un tempo, soggetto attivo e passivo di uno stesso rapporto giuridico (reale od obbligatorio).
La (—), quale modo di estinzione di rapporti giuridici (reali od obbligatori), si verificava di frequente in seguito a successione ereditaria.