Condictio triticària
Condictio triticària
Espressione, di origine giustinianea, adoperata, in generale, per indicare l’azione posta a tutela di una stipulàtio [vedi] avente ad oggetto una res [vedi] individuata, diversa dal denaro e specificata nella qualità e nella quantità.
Era esercitabile dal creditore contro il debitore che rifiutava di adempiere il proprio debito.
Un particolare tipo di (—) era quella concessa al mutuante a tutela del suo diritto alla restituzione del tantùndem [vedi res fungibili] delle cose mutuate (diverse dal denaro) [vedi condictio ex mutuo].
Espressione, di origine giustinianea, adoperata, in generale, per indicare l’azione posta a tutela di una stipulàtio [vedi] avente ad oggetto una res [vedi] individuata, diversa dal denaro e specificata nella qualità e nella quantità.
Era esercitabile dal creditore contro il debitore che rifiutava di adempiere il proprio debito.
Un particolare tipo di (—) era quella concessa al mutuante a tutela del suo diritto alla restituzione del tantùndem [vedi res fungibili] delle cose mutuate (diverse dal denaro) [vedi condictio ex mutuo].