Condictio ob tùrpem causam

Condictio ob tùrpem causam

Una delle condictiònes [vedi condictio] create in diritto giustinianeo per ovviare ai casi di ingiustificato arricchimento.
Era esercitabile al fine di ottenere la ripetizione di una cosa, trasferita in esecuzione di un atto contrario alla morale. L’azione era concessa solo se la volontà di compiere l’atto turpe apparteneva all’accìpiens, non anche se era comune al tràdens: si riteneva, infatti, che in pari causa turpitùdinis melior est condicio possidèntis [vedi].
La (—) poteva essere esercitata anche nel caso in cui il trasferimento fosse stato attuato per indurre l’accipiens ad adempiere ad un proprio dovere (es. non commettere un delitto o un’azione turpe). Non era ritenuta illecita tale promessa, in quanto conforme alla legge, ma si realizzava comunque un arricchimento ingiustificato, dal momento che si reputava disonesto compiere un proprio dovere dietro il pagamento di un compenso.