Condictio certi

Condictio certi

Termine giustinianeo adoperato in duplice accezione:
— per indicare l’azione posta a tutela di una stipulàtio [vedi] avente ad oggetto una somma di denaro; essa era esercitabile dal creditore contro il debitore che rifiutava di adempiere il proprio debito;
— per indicare l’azione di creazione giustinianea (detta anche condìctio generàlis) volta ad ottenere la restituzione di qualunque prestazione ingiustamente eseguita a favore di altri.