Condìctio
Condìctio
Nel processo per lègis actiònes [vedi lègis àctio (o lègis actiònes)], la (—) era uno strumento processuale, introdotto, da una lex Silia, relativamente a crediti in denaro ed esteso, da una lex Calpurnia, ai crediti aventi ad oggetto cose determinate.
Se il debitore rifiutava l’adempimento, il creditore, dopo aver solennemente dichiarato la sua pretesa e dopo aver ricevuto il diniego del debitore, fissava a quest’ultimo un appuntamento (lett. condictio) in giudizio di lì a trenta giorni, onde ottenere la nomina dell’iùdex privatus destinato a tutelare il suo diritto. Generalmente, questa intimazione a comparire in giudizio persuadeva il debitore ad adempiere.
Nel processo per formulas [vedi], la (—) si inquadrava trale actiònes stricti iùris o iudìcia stricta [vedi àctio stricti iùris (vel iudicia stricta)].
In diritto postclassico, il campo di applicazione della (—) classica subì infinite generalizzazioni e trasformazioni, perdendo gran parte delle connotazioni originarie in un proliferare indiscriminato di fattispecie particolari (la dottrina ha parlato di “selva selvaggia”).
Un elemento che unificò i vari tipi di condictiònes di creazione postclassica è da taluno rinvenuto nel fatto che esse venivano frequentemente concesse per porre rimedio a casi di ingiustificato adempimento derivanti da fattispecie affini al pagamento dell’indebito.
Nel processo per lègis actiònes [vedi lègis àctio (o lègis actiònes)], la (—) era uno strumento processuale, introdotto, da una lex Silia, relativamente a crediti in denaro ed esteso, da una lex Calpurnia, ai crediti aventi ad oggetto cose determinate.
Se il debitore rifiutava l’adempimento, il creditore, dopo aver solennemente dichiarato la sua pretesa e dopo aver ricevuto il diniego del debitore, fissava a quest’ultimo un appuntamento (lett. condictio) in giudizio di lì a trenta giorni, onde ottenere la nomina dell’iùdex privatus destinato a tutelare il suo diritto. Generalmente, questa intimazione a comparire in giudizio persuadeva il debitore ad adempiere.
Nel processo per formulas [vedi], la (—) si inquadrava trale actiònes stricti iùris o iudìcia stricta [vedi àctio stricti iùris (vel iudicia stricta)].
In diritto postclassico, il campo di applicazione della (—) classica subì infinite generalizzazioni e trasformazioni, perdendo gran parte delle connotazioni originarie in un proliferare indiscriminato di fattispecie particolari (la dottrina ha parlato di “selva selvaggia”).
Un elemento che unificò i vari tipi di condictiònes di creazione postclassica è da taluno rinvenuto nel fatto che esse venivano frequentemente concesse per porre rimedio a casi di ingiustificato adempimento derivanti da fattispecie affini al pagamento dell’indebito.