Concùrsus causàrum

Concùrsus causàrum

Modo di estinzione delle obbligazioni [vedi obligàtio]. In particolare, un’obbligazione si estingueva per (—) quando il creditore otteneva successivamente, in base ad altro titolo, la prestazione dovutagli: diventava in tal caso impossibile che il debitore potesse adempiere, poiché egli non poteva trasferire la proprietà della cosa (oggetto della prestazione) al creditore che già ne era divenuto proprietario.
In origine, si riteneva che, in presenza di (—), l’obbligazione si estinguesse comunque, senza che fosse rilevante il modo attraverso il quale il creditore avesse raggiunto il suo soddisfacimento. Dai tempi di Salvio Giuliano [vedi] la regola subì una limitazione: si ritenne che l’obbligazione si estinguesse solo se il creditore avesse ottenuto la cosa a titolo lucrativo e a titolo gratuito.
Se, invece, il creditore aveva acquistato la cosa a titolo oneroso, il debitore continuava ad essere obbligato nei suoi confronti all’adempimento o almeno alla satisfactio.