Concèptus
Concèptus [lett. “il concepito non ancora venuto alla luce”, il nascituro; cfr. artt. 1, 320, 339, 462, 643, 784 c.c.]
Termine adoperato per designare il soggetto concepito ma non ancora venuto alla luce, cioè il nascituro.
Tendenzialmente, i giuristi romani ritennero che il (—), non essendo in rèrum natùra (cioè non essendo attualmente esistente), in quanto costituiva una mera pòrtio mulìeris (parte della donna), fosse privo di soggettività giuridica.
Col tempo gli fu riconosciuta una limitata tutela, sotto vari profili; infatti:
— si punì il procurato aborto, considerato come lesione cagionata alla madre od al diritto del padre (privato della spes pròlis, cioè della prole sperata);
— per il nascituro istituito erede o beneficiato di un legato, la legge prevedeva la nomina di un curatore speciale, il curàtor vèntris [vedi], col compito di conservare i beni che gli sarebbero spettati;
— per principio del fàvor libertàtis [vedi fàvor], nasceva libero e non servo il figlio di chi era libero al momento del concepimento, ma che successivamente avesse perso la libertà;
— allo stesso modo, per determinare lo status familiæ [vedi] o civitàtis [vedi civitas; status] del neonato si guardava al momento del concepimento: così nasceva libero e cittadino romano il figlio della donna ingenua e coniugata ad un cittadino romano al momento del concepimento, anche se al momento della nascita fosse stata schiava o non più cittadina romana.
Giustiniano stabilì, infine, il principio che per determinare lo status del neonato si dovesse applicare il criterio del momento del concepimento o di quello della nascita a seconda del maggiore vantaggio che ne potesse derivare all’individuo.
Termine adoperato per designare il soggetto concepito ma non ancora venuto alla luce, cioè il nascituro.
Tendenzialmente, i giuristi romani ritennero che il (—), non essendo in rèrum natùra (cioè non essendo attualmente esistente), in quanto costituiva una mera pòrtio mulìeris (parte della donna), fosse privo di soggettività giuridica.
Col tempo gli fu riconosciuta una limitata tutela, sotto vari profili; infatti:
— si punì il procurato aborto, considerato come lesione cagionata alla madre od al diritto del padre (privato della spes pròlis, cioè della prole sperata);
— per il nascituro istituito erede o beneficiato di un legato, la legge prevedeva la nomina di un curatore speciale, il curàtor vèntris [vedi], col compito di conservare i beni che gli sarebbero spettati;
— per principio del fàvor libertàtis [vedi fàvor], nasceva libero e non servo il figlio di chi era libero al momento del concepimento, ma che successivamente avesse perso la libertà;
— allo stesso modo, per determinare lo status familiæ [vedi] o civitàtis [vedi civitas; status] del neonato si guardava al momento del concepimento: così nasceva libero e cittadino romano il figlio della donna ingenua e coniugata ad un cittadino romano al momento del concepimento, anche se al momento della nascita fosse stata schiava o non più cittadina romana.
Giustiniano stabilì, infine, il principio che per determinare lo status del neonato si dovesse applicare il criterio del momento del concepimento o di quello della nascita a seconda del maggiore vantaggio che ne potesse derivare all’individuo.