Compromìssum

Compromìssum [Compromesso; cfr. art. 806 c.p.c.]

Era l’accordo con cui due o più soggetti in lite potevano far decidere una o più controversie ad un terzo, l’arbiter [vedi], dando inizio ad un arbitratus [vedi].
Il (—) si concretava in reciproche stipulazioni [vedi stipulatio] con cui le parti si obbligavano l’una verso l’altra al pagamento di una penale in caso di mancata accettazione o in caso di mancata osservanza della decisione arbitrale.
Il (—) conteneva le indicazioni relative alle modalità del giudizio e, ovviamente, gli elementi necessari alla ricostruzione della fattispecie da esaminare.
La sentenza dell’arbiter, emessa a seguito di un arbitrato, produceva, quindi, in capo al soccombente un obbligo, tutelabile con una actio ex stipulatu [vedi], la cui funzione, in definitiva, era assimilabile a quella che l’actio iudicati [vedi] svolge nel processo.