Compensàtio lùcri cum damno

Compensàtio lùcri cum damno [Compensazione tra un guadagno ed un danno]

Principio valido in tema di obbligazioni, secondo il quale, se un fatto illecito, posto in essere da un soggetto, arreca ad un altro soggetto sia un danno che un vantaggio, ai fini del risarcimento del danno, deve tenersi conto anche del vantaggio prodotto.
Si pensi, ad es., al caso in cui, dallo spargimento di una sostanza chimica nociva su un fondo altrui derivino danni alle colture in atto, ma anche un limitato aumento della fertilità del fondo (che possa giovare a future coltivazioni): nel calcolare il danno risarcibile per la perdita delle colture in atto, dovrà tenersi conto anche del limitato vantaggio ricevuto.
In altre parole, nella determinazione di un danno, devono valutarsi anche gli eventuali vantaggi causalmente collegati al fatto illecito: tali vantaggi andranno, cioè, detratti dall’ammontare del danno da risarcire.