Commodàtum

Commodàtum [Comodato; cfr. artt. 1803 ss. c.c.]

Contratto reale, che si perfezionava mediante la consegna di una cosa da un soggetto (comodante) ad un altro (comodatario) affinché quest’ultimo la usasse gratuitamente, assumendo l’obbligo di restituirla.
Il (—) ignoto al diritto romano arcaico, fu introdotto dal diritto pretorio [vedi iùs honoràrium], che riconobbe al comodante l’esperibilità di una àctio in factum [vedi], poi divenuta actio in ius [vedi] ex fide bona, per la restituzione della cosa comodata.
Oggetto del (—) doveva essere una cosa corporale ed inconsumabile; una cosa consumabile poteva darsi in comodato solo per un uso diverso da quello normale (che non ne comportasse la consumazione), come le monete date ad pompam o ad obstentatiònem [vedi ad pompam et obstentationem].
Il (—) era un contratto gratuito ed unilaterale, poiché nessuna obbligazione nasceva in capo al comodante.
Il comodatario poteva usare la cosa nei limiti impostigli dal comodante o, in mancanza, nei limiti della sua normale destinazione; se usava la cosa eccedendo tali limiti, commetteva furtum usum.
Questi aveva la facoltà, trasmissibile agli eredi, di revocare a proprio arbitrio la concessione dell’uso della res [vedi] data in comodato.