Collègia

Collègia [Collegi]

Associazioni private rette da un proprio statuto (c.d. lex collegii) che ne determinava gli organi, le competenze e le procedure di ammissione.
Tali enti, nati per scopi religiosi, e successivamente deputati al conseguimento di fini professionali e culturali, pur non essendo dotati di personalità giuridica, avevano una certa capacità giuridica: difatti potevano essere titolari del diritto di proprietà, acquistare diritti ed obblighi e, in età imperiale, essere istituiti eredi.
La nozione dei (—) come enti distinti dalle persone dei soci e soggetti autonomi di rapporti giuridici si profilò solo in età classica, per effetto della lex Iulia de collegiis, fatta votare da Augusto. La legge dispose lo scioglimento delle associazioni esistenti, salvo di quelle più antiche e prestigiose e impose l’obbligo della autorizzazione del senato per la costituzione di nuove.
I (—) si estinguevano per il venir meno di tutti i loro membri o per il raggiungimento dello scopo.