Cògnitor

Cògnitor [Patrocinatore]

Era un soggetto designato — al cospetto del magistrato ed in presenza della controparte — quale proprio sostituto, da una delle parti di un giudizio (la quale assumeva su di sé tutte le conseguenze dell’agire processuale del (—)).
Il (—) era nominato con formula predeterminata e, se assente al momento della nomina, veniva investito della lite soltanto dal momento in cui era venuto a conoscenza della nomina, o la aveva, comunque, accettata.
La sentenza del giudice veniva pronunciata non in nome del (—), bensì della parte sostituita; se il (—) era nominato dal convenuto, quest’ultimo doveva versare la c.d. càutio iudicàtum sòlvi [vedi].
In ordine alla capacità a nominare od esser nominati quali patrocinatori, occorre distinguere:
— non potevano nominare un (—) gli infàmes [vedi] e le donne;
— non potevano esser nominati quali cognitòres, oltre alle due categorie di cui sopra, anche i soldati.