Cogitatiònis pœnam nemo patitur

Cogitatiònis pœnam nemo patitur [lett. “Nessuno può essere punito per una mera intenzione delittuosa”; artt. 49 e 59 c.p.]

Principio giuridico in virtù del quale un soggetto, per una mera intenzione criminosa non estrinsecata esteriormente in alcun modo (nuda cogitatio), non può essere sottoposto ad una pena (cfr. Digesto, XLVIII, 19,18).
La mera intenzione delittuosa, o reato putativo, costituisce, in realtà, “un non-reato o un reato immaginario, esistente soltanto nella mente dell’agente”, e non merita l’applicazione di una pena.
Accogliendo il principio (—), il codice penale vigente, nell’art. 49 1° co. c.p. stabilisce che “non è punibile chi commette un fatto non costituente reato nella supposizione erronea che esso costituisce reato”; in virtù dello stesso principio, l’art. 59 1° co. c.p. stabilisce che “le circostanze che ... escludono la pena sono valutate ... a favore dell’agente, anche se da lui non conosciute, o da lui per errore ritenute inesistenti”.
È opportuno ricordare che, pur essendo sintomatico di una certa qual capacità a delinquere, il reato putativo non comporta (al contrario di quanto accade per il reato impossibile: art. 49 2° e 4° co.) l’applicazione di misure di sicurezza.