Coëmptio

Coëmptio

La (—) era una delle forme di costituzione della mànus maritalis [vedi] (insieme alla confarreàtio [vedi] ed all’usus [vedi]).
Si concretava in una mancipàtio [vedi], fatta dalla donna (se sui iùris [vedi]), o dal rispettivo pater (se alièni iuri subiècta), con la quale la donna stessa si assoggettava al futuro marito o a chi esercitava la potestà su quest’ultimo.
L’istituto, tipico del periodo arcaico, sopravvisse, sia pur con applicazioni molto limitate, fino al periodo classico, ma a partire dal IV sec. d.C. scomparve, cadendo del tutto in disuso.
Le fonti parlano, altresì, anche di una (—) alterìus rèi (Gai Inst. 1.114-115 b), fatta cioè per ragioni diverse, e non a scopo matrimoniale: si pensi, ad es., alla (—) tutèlæ evitàndæ causa, detta anche fiduciaria, con la quale una donna, per evitare di esser soggetta ad un tutore indesiderato, si assoggettava alla manus fittizia di un soggetto compiacente (generalmente, molto anziano) (c.d. senex cœmptionalis).
Soltanto la (—) fatta a scopo matrimoniale, oppure quella fiduciaria compiuta con un soggetto che fosse marito della donna in virtù di un matrimonium sine manu [vedi matrimònium], faceva acquisire alla mùlier in manu la posizione di figlia (filiæ loco) e tutte le aspettative connesse relative alla successione (legittima); la donna che poneva in essere una (—) fiduciaria per scopi non matrimoniali (es. per evitare la tutela) non diventava filiæ loco rispetto al soggetto esercente (fittiziamente) la manus.