Codicìlli - Codicillus
Codicìlli - Codicillus [Codicilli - Codicillo]
Figura di creazione consuetudinaria, ebbe notevole diffusione in età classica: erano atti scritti, non assoggettati all’osservanza di particolari forme, che potevano contenere qualsiasi disposizione mòrtis causa, tranne quelle riguardanti la designazione dell’erede. Proprio con i (—) erano generalmente disposti i fideicommìssa [vedi].
Tra i (—) si distinguevano:
— (—) testamentari, se erano destinati ad essere efficaci in caso di successione testamentaria [vedi succèssio ex testamento]; tra essi, si distinguevano ulteriormente:
— (—) confirmàti;
— (—) non confirmati
a seconda che ad essi si fosse fatto riferimento, o meno, nel testamento;
— (—) ab intestàto, se erano destinati ad essere efficaci in caso di successione non testamentaria [vedi successio ab intestato].
Col tempo, per superare il divieto di designare l’erede nei (—), si ammise che il testatore lasciasse indeterminata la persona dell’erede nel testamento, riservandosi di indicarla nei (—).
Il (—), al pari del fedecommesso, ebbe l’importante funzione storica di superare quei principi arcaici in materia testamentaria che ripugnavano alla nuova coscienza sociale.
In età postclassica, il testamento e i (—) (che erano sostanzialmente testamenti senza l’istituzione di erede) furono equiparati, dovendo avere lo stesso numero di testimoni e di sottoscrizioni. Giustiniano ammise che per i codicilli fossero sufficienti cinque testimoni, dal momento che tali disposizioni erano redatte dal testatore di proprio pugno.
Figura di creazione consuetudinaria, ebbe notevole diffusione in età classica: erano atti scritti, non assoggettati all’osservanza di particolari forme, che potevano contenere qualsiasi disposizione mòrtis causa, tranne quelle riguardanti la designazione dell’erede. Proprio con i (—) erano generalmente disposti i fideicommìssa [vedi].
Tra i (—) si distinguevano:
— (—) testamentari, se erano destinati ad essere efficaci in caso di successione testamentaria [vedi succèssio ex testamento]; tra essi, si distinguevano ulteriormente:
— (—) confirmàti;
— (—) non confirmati
a seconda che ad essi si fosse fatto riferimento, o meno, nel testamento;
— (—) ab intestàto, se erano destinati ad essere efficaci in caso di successione non testamentaria [vedi successio ab intestato].
Col tempo, per superare il divieto di designare l’erede nei (—), si ammise che il testatore lasciasse indeterminata la persona dell’erede nel testamento, riservandosi di indicarla nei (—).
Il (—), al pari del fedecommesso, ebbe l’importante funzione storica di superare quei principi arcaici in materia testamentaria che ripugnavano alla nuova coscienza sociale.
In età postclassica, il testamento e i (—) (che erano sostanzialmente testamenti senza l’istituzione di erede) furono equiparati, dovendo avere lo stesso numero di testimoni e di sottoscrizioni. Giustiniano ammise che per i codicilli fossero sufficienti cinque testimoni, dal momento che tali disposizioni erano redatte dal testatore di proprio pugno.