Cessio pro solvèndo
Cessio pro solvèndo
Nell’ambito della cessione del credito [vedi cessio crèditi], si ha (—) quando il cedente garantisce al cessionario sia l’esistenza del credito ceduto che il suo buon fine, cioè l’effettivo adempimento da parte del debitore: solo in questo caso, a differenza di quanto avviene nella cessio pro solùto [vedi], se il debitore ceduto non adempie, il cessionario potrà rivolgersi al cedente per ottenere da lui l’adempimento.
Nell’ambito della cessione del credito [vedi cessio crèditi], si ha (—) quando il cedente garantisce al cessionario sia l’esistenza del credito ceduto che il suo buon fine, cioè l’effettivo adempimento da parte del debitore: solo in questo caso, a differenza di quanto avviene nella cessio pro solùto [vedi], se il debitore ceduto non adempie, il cessionario potrà rivolgersi al cedente per ottenere da lui l’adempimento.