Cessio dèbiti

Cessio dèbiti [Cessione del debito; cfr. artt. 1268 ss., 1272, 1273 c.c.]

La cessione del debito non fu mai espressamente riconosciuta ed ammessa, come autonomo negozio giuridico, in diritto romano, se non in presenza del più ampio fenomeno della successione universale mortis causa [vedi succèssio].
Il fine pratico della cessione del debito poteva, tuttavia, esser raggiunto indirettamente:
— facendo ricorso ad una expromìssio [vedi] di un soggetto, che diventava il nuovo debitore: ciò determinava l’estinzione del debito originario (per effetto di una novàtio [vedi]), nonché di tutte le garanzie reali e personali ad esso relative;
— facendo subentrare in giudizio, in luogo del debitore originario, un nuovo soggetto, che assumeva le vesti di procuràtor in rem suam [vedi].
Nel diritto civile vigente, la successione a titolo particolare in una posizione debitoria può esser realizzata attraverso la delegazione passiva, l’espromissione o l’accollo.