Cèssio bonòrum

Cèssio bonòrum [Cessione dei beni; cfr. artt. 1977 ss. c.c.]

Cessione spontanea di tutti i propri beni, fatta dal debitore irrimediabilmente insolvente, in favore dei suoi creditori: essa consentiva al debitore di evitare le conseguenze infamanti della bonòrum vendìtio [vedi], procedimento esecutivo mediante il quale si effettuava la vendita dei beni del debitore a chi, tra i creditori, offrisse la più alta percentuale di crediti. L’istituto fu introdotto da una lex Iulia de bonis cedèndis [vedi] e mirava a favorire il debitore risultato insolvente senza sua particolare colpa.
Qualora il debitore avesse acquistato altri beni dopo che il pretore aveva autorizzato la (—), su di essi potevano agire i creditori rimasti eventualmente insoddisfatti.