Cautio ususfructuària (o fructuaria)

Cautio ususfructuària (o fructuaria) [Garanzia dell’usufruttuario; cfr. art. 1002 c.c.]

La (—) era una sorta di stipulàtio prætoria [vedi cautio], cioè una promessa solenne, prestata per ordine del magistrato, con cui l’usufruttuario garantiva, al nudo proprietario, l’adempimento delle proprie obbligazioni (conservazione della cosa e sua restituzione), oltre ad un uso della res [vedi] tale da non mutarne la destinazione economica.
Da Ulpiano [vedi] apprendiamo che la (—), in particolare, obbligava l’usufruttuario ad usare la res boni viri arbitràtu (e cioè assumendo le iniziative di un buon amministratore) ed a restituirla alla scadenza del termine, astenendosi da ogni comportamento doloso.