Cautio pro expènsis

Cautio pro expènsis [Garanzia per le spese]

Garanzia gravante — su valutazione discrezionale del giudice — a carico del soggetto che non era stato ammesso al beneficio del gratuito patrocinio, nei casi in cui vi era fondato timore che l’eventuale condanna alle spese potesse restare ineseguita.
La norma che prevedeva la (—) (art. 98 c.p.c.) è stata dichiarata costituzionalmente illegittima, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 67 del 29-11-1960: la (—) non è pertanto prevista dall’ordinamento processuale vigente.