Càutio Muciàna
Càutio Muciàna [cfr. art. 639 c.c.]
Istituto introdotto in diritto romano su impulso del giurista Q. Mucio Scevola [vedi]: consisteva nella concessione al beneficiario di un legato [vedi legatum] sotto condizione [vedi condìcio] risolutiva potestativa negativa dell’immediato godimento delle attribuzioni patrimoniali ricevute. Il soggetto beneficiato doveva, però, prestare una garanzia, detta (—), per la restituzione di quanto ricevuto nel caso si fosse verificato l’evento dedotto negativamente in condizione.
Un esempio chiarirà il concetto: in presenza di un legato cui era apposta la condizione “se non sarai stato eletto magistrato”, non sarebbe stato possibile accertare il verificarsi o meno della condizione stessa se non dopo la morte del legatario (che non avrebbe mai, quindi, potuto trarre vantaggio dal legato). Per evitare ciò, si consentì che il legatario acquistasse subito la disponibilità della cosa legata, purché promettesse mediante stipulatio [vedi] la restitutio nel caso in cui la condizione risolutiva si fosse verificata.
L’istituto è previsto e disciplinato nell’ordinamento vigente, all’art. 639 e ss. c.c.
Istituto introdotto in diritto romano su impulso del giurista Q. Mucio Scevola [vedi]: consisteva nella concessione al beneficiario di un legato [vedi legatum] sotto condizione [vedi condìcio] risolutiva potestativa negativa dell’immediato godimento delle attribuzioni patrimoniali ricevute. Il soggetto beneficiato doveva, però, prestare una garanzia, detta (—), per la restituzione di quanto ricevuto nel caso si fosse verificato l’evento dedotto negativamente in condizione.
Un esempio chiarirà il concetto: in presenza di un legato cui era apposta la condizione “se non sarai stato eletto magistrato”, non sarebbe stato possibile accertare il verificarsi o meno della condizione stessa se non dopo la morte del legatario (che non avrebbe mai, quindi, potuto trarre vantaggio dal legato). Per evitare ciò, si consentì che il legatario acquistasse subito la disponibilità della cosa legata, purché promettesse mediante stipulatio [vedi] la restitutio nel caso in cui la condizione risolutiva si fosse verificata.
L’istituto è previsto e disciplinato nell’ordinamento vigente, all’art. 639 e ss. c.c.