Càutio dàmni infècti
Càutio dàmni infècti [Cauzione per danno temuto; cfr. artt. 1172 c.c.; 688 ss. c.p.c.]
Mezzo complementare della procedura formulare, rientrava tra le stipulatiònes prætoriæ (o cautiònes) [vedi càutio], in particolare, tra le satisdationes [vedi Cautio] e consisteva nella garanzia, prestata dal proprietario ai vicini, per eventuali danni cagionati dai lavori eseguiti sull’immobile di sua proprietà o da un edificio pericolante.
Per ottenere la promessa, il proprietario del fondo vicino si rivolgeva al pretore, il quale, riconosciuta la fondatezza della richiesta, ordinava la prestazione della cautio. Se la (—) era prestata ed il danno si verificava, il danneggiato poteva senz’altro esercitare l’àctio ex stipulàtu [vedi]. Qualora invece il proprietario del fondo da cui proveniva il pericolo si fosse rifiutato di prestare la (—), si verificava, in favore dell’interessato, una mìssio in possessiònem [vedi], con la quale egli iniziava a detenere l’immobile assieme al proprietario. Se poi, trascorso l’anno, il proprietario del fondo da cui derivava il pericolo continuava a rifiutare la prestazione della (—), il pretore concedeva al proprietario del fondo limitrofo una nuova missio in possessionem (ex secundo decreto), con la quale questi era immesso nel possesso esclusivo e ad usucapionem dell’immobile [vedi usucàpio]: si trattava di uno dei casi in cui il possesso di buona fede assurgeva a proprietà pretoria.
Mezzo complementare della procedura formulare, rientrava tra le stipulatiònes prætoriæ (o cautiònes) [vedi càutio], in particolare, tra le satisdationes [vedi Cautio] e consisteva nella garanzia, prestata dal proprietario ai vicini, per eventuali danni cagionati dai lavori eseguiti sull’immobile di sua proprietà o da un edificio pericolante.
Per ottenere la promessa, il proprietario del fondo vicino si rivolgeva al pretore, il quale, riconosciuta la fondatezza della richiesta, ordinava la prestazione della cautio. Se la (—) era prestata ed il danno si verificava, il danneggiato poteva senz’altro esercitare l’àctio ex stipulàtu [vedi]. Qualora invece il proprietario del fondo da cui proveniva il pericolo si fosse rifiutato di prestare la (—), si verificava, in favore dell’interessato, una mìssio in possessiònem [vedi], con la quale egli iniziava a detenere l’immobile assieme al proprietario. Se poi, trascorso l’anno, il proprietario del fondo da cui derivava il pericolo continuava a rifiutare la prestazione della (—), il pretore concedeva al proprietario del fondo limitrofo una nuova missio in possessionem (ex secundo decreto), con la quale questi era immesso nel possesso esclusivo e ad usucapionem dell’immobile [vedi usucàpio]: si trattava di uno dei casi in cui il possesso di buona fede assurgeva a proprietà pretoria.