Casus fortuìtus

Casus fortuìtus [Caso fortuito; cfr. art. 1218 c.c.]

Il (—) era una causa di esclusione della responsabilità per inadempimento contrattuale.
Nell’ambito del (—), (che si riteneva ricomprendesse anche la c.d. vis màior (cui resisti non pòtest) [vedi], cioè la forza maggiore) rientravano:
eventi naturali (terremoto, inondazione);
fatti giuridici (si pensi, ad es., al sopravvenire di una normativa giuridica che dichiarasse res extra commèrcium [vedi] la cosa oggetto della prestazione del debitore, rendendo impossibile l’adempimento);
fatti commessi da un terzo (si pensi, ad es., alla fuga dello schiavo che il debitore doveva consegnare al creditore).
Se l’inadempimento di un’obbligazione era stato determinato dal (—), il debitore era esonerato da responsabilità, a meno che non avesse volontariamente assunto il rischio.
In taluni contratti, ad eccezione della regola generale dianzi illustrata, il (—) non esonerava il debitore da responsabilità: è il caso, ad es., del commodàtum [vedi] e del >recèptum nautàrum [vedi].