Càlculus Minèrvæ

Càlculus Minèrvæ

L’espressione indicava una particolare prerogativa imperiale, prevista da una disposizione del 30 a.C.: il prìnceps (nel processo per quæstiones [vedi quæstiònes perpetuæ]) aveva a disposizione un particolare diritto di voto, detto (—), che gli attribuiva la facoltà di votare per l’assoluzione dell’accusato, dichiarato colpevole e condannato da una maggioranza raggiunta con la differenza di un solo voto.
Il prìnceps poteva, col suo voto, pareggiare la maggioranza ed evitare la condanna dell’imputato, determinandone l’assoluzione.