Cadùca

Cadùca [Beni vacanti]

Erano così definiti i beni, appartenenti ad un patrimonio ereditario, non attribuiti in successione all’heres [vedi] o al legatarius incapax. Tali cespiti venivano attribuiti ad altri soggetti, o, in ultima istanza, all’ærarium Saturni [vedi], secondo la lex Iulia de maritandis ordinibus [vedi] o, in seguito, al fiscus Caesaris [vedi]; se l’eredità era passiva, i beni vacanti erano messi a disposizione dei creditori ereditari perché procedessero alla bonòrum vendìtio [vedi].
La mancata attribuzione dei (—) poteva derivare anche da incapacità a ricevere [vedi testamenti factio passiva] dei successibili.