Bònus pater familias

Bònus pater familias [Buon padre di famiglia; cfr. art. 1176 c.c.]

L’espressione indica l’uomo medio, la cui diligenza costituisce parametro di riferimento per valutare quella impiegata dal debitore, nell’adempimento di un’obbligazione. Consiste in quella dose di attenzione e di perizia che l’uomo medio è solito impiegare nella cura dei propri affari.
In diritto romano classico e postclassico la mancanza della diligenza del (—) integrò, quale criterio di imputazione della responsabilità per inadempimento, la culpa levis [vedi].