Bonorum vendìtio
Bonorum vendìtio [lett. “vendita dei beni”; cfr. R.D. 16-3-1942, n. 267]
Forma di esecuzione forzata promuovibile, ad iniziativa dei creditori, sul patrimonio di un debitore irrimediabilmente insolvente.
La procedura si articolava in varie fasi:
— dapprima, i creditori chiedevano al pretore di immettersi nel patrimonio del debitore (c.d. missio in bona [vedi]);
— a seguito di tale richiesta, il pretore, ricorrendone i presupposti (irrimediabile insolvenza del debitore), immetteva nel possesso dei beni del debitore tutti i creditori (non solo quelli istanti, ma anche quelli successivamente intervenuti), nominando tra essi un curatore (c.d. curàtor bonòrum) cui veniva affidata temporaneamente la custodia e l’amministrazione dei beni;
— trascorsi 30 giorni dalla missio in bona, i creditori procedevano all’elezione (tra essi) di un magìster bonorum [vedi], il quale, dopo aver redatto l’inventario dei beni, emetteva il bando di vendita (c.d. lex venditiònis) contenente l’elenco dei beni messi in vendita, i nomi dei creditori (con gli importi dovuti a ciascuno e l’indicazione dei crediti eventualmente assistiti da garanzie), i termini entro i quali il bonorum èmptor [vedi], cioè l’acquirente dei beni, doveva soddisfare i creditori, e l’indicazione delle garanzie che il bonorum emptor doveva prestare per l’adempimento delle obbligazioni da lui assunte con l’acquisto;
— trascorsi 10 o 15 giorni dall’emanazione della lex venditionis, il magister bonorum provvedeva alla vendita in blocco dei beni del “fallito” [vedi bonorum distràctio] a quello tra i creditori che offriva il pagamento della più alta percentuale dei debiti.
La (—) era infamante (a differenza della cèssio bonorum [vedi]) per il debitore. I creditori, per la parte dei loro crediti rimasta insoddisfatta, conservavano i propri diritti nei confronti del debitore fallito, ma avendo quest’ultimo esaurito, con la (—), il proprio patrimonio, essi dovevano attendere la creazione di un nuovo attivo patrimoniale.
La (—) presenta indubbi punti di contatto con le odierne procedure concorsuali previste e disciplinate dalla legge fallimentare (R.D. n. 267/1942).
Forma di esecuzione forzata promuovibile, ad iniziativa dei creditori, sul patrimonio di un debitore irrimediabilmente insolvente.
La procedura si articolava in varie fasi:
— dapprima, i creditori chiedevano al pretore di immettersi nel patrimonio del debitore (c.d. missio in bona [vedi]);
— a seguito di tale richiesta, il pretore, ricorrendone i presupposti (irrimediabile insolvenza del debitore), immetteva nel possesso dei beni del debitore tutti i creditori (non solo quelli istanti, ma anche quelli successivamente intervenuti), nominando tra essi un curatore (c.d. curàtor bonòrum) cui veniva affidata temporaneamente la custodia e l’amministrazione dei beni;
— trascorsi 30 giorni dalla missio in bona, i creditori procedevano all’elezione (tra essi) di un magìster bonorum [vedi], il quale, dopo aver redatto l’inventario dei beni, emetteva il bando di vendita (c.d. lex venditiònis) contenente l’elenco dei beni messi in vendita, i nomi dei creditori (con gli importi dovuti a ciascuno e l’indicazione dei crediti eventualmente assistiti da garanzie), i termini entro i quali il bonorum èmptor [vedi], cioè l’acquirente dei beni, doveva soddisfare i creditori, e l’indicazione delle garanzie che il bonorum emptor doveva prestare per l’adempimento delle obbligazioni da lui assunte con l’acquisto;
— trascorsi 10 o 15 giorni dall’emanazione della lex venditionis, il magister bonorum provvedeva alla vendita in blocco dei beni del “fallito” [vedi bonorum distràctio] a quello tra i creditori che offriva il pagamento della più alta percentuale dei debiti.
La (—) era infamante (a differenza della cèssio bonorum [vedi]) per il debitore. I creditori, per la parte dei loro crediti rimasta insoddisfatta, conservavano i propri diritti nei confronti del debitore fallito, ma avendo quest’ultimo esaurito, con la (—), il proprio patrimonio, essi dovevano attendere la creazione di un nuovo attivo patrimoniale.
La (—) presenta indubbi punti di contatto con le odierne procedure concorsuali previste e disciplinate dalla legge fallimentare (R.D. n. 267/1942).