Bonorum possèssio

Bonorum possèssio [Possesso dei beni]

Istituto creato dal iùs honoràrium [vedi]: consisteva nell’attribuzione, da parte del pretore, a colui che ne avesse fatto richiesta e che avesse avuto le qualità stabilite nell’Editto, non solo del possesso dei singoli beni ereditari, ma addirittura del godimento di fatto della situazione di erede, indipendentemente dalla titolarità (alla stregua del ius civile [vedi]).
Originariamente, la (—) era sine re (senza azione), in quanto non consentiva al bonorum possèssor (possessore dei beni ereditari) di resistere in giudizio alla hereditàtis petìtio [vedi] intentata da chi dimostrasse di essere erede secondo il ius civile.
In epoca classica, tuttavia, la (—) divenne cum re (con azione), ossia si caratterizzò per l’effetto opposto.
In base ai motivi che davano luogo alla concessione della (—), si distingueva tra:
— (—) contra tabulas [(—) contro il testamento], concessa dal pretore, contro la volontà manifestata dal de cùius [vedi] nel testamento;
— (—) secundum tabulas [(—) in conformità al testamento], accordata dal pretore in conformità alla volontà manifestata dal de cùius in un testamento non valido per il ius civile;
— (—) sine tabulis [(—) in assenza di testamento], concessa dal pretore, in mancanza di testamento, a persona che appartenesse ad una delle categorie individuate, a tal fine, dall’Editto.