Bonòrum èmptor
Bonòrum èmptor [lett. “compratore dei beni”]
Nell’ambito della bonorum venditio [vedi], il (—) era il soggetto che acquistava l’intero complesso dei beni di un debitore irrimediabilmente insolvente (“fallito”).
Il (—) subentrava nei diritti del debitore e si obbligava a pagare a tutti i creditori una percentuale dei crediti che essi vantavano nei confronti dello stesso.
Egli poteva, altresì, agire nei confronti dei debitori del “fallito”, ma aveva l’obbligo di compensare i crediti per i quali agiva con eventuali debiti del “fallito” nei confronti del soggetto di volta in volta convenuto in giudizio.
La successione del (—) nei beni del “fallito” era considerata come successione a titolo universale iùre honoràrio (per diritto pretorio): si trattava, tuttavia, di una successione a titolo universale inter vivos, e non mortis causa.
Al (—) spettava, sui beni acquistati, l’in bònis habère [vedi]; il domìnium ex iùre Quirìtium [vedi] si acquistava soltanto per effetto del decorso del tempus ad usucapiònem [vedi usucàpio].
Il possesso dei beni acquistati dal (—) veniva tutelato dal pretore in via interdittale [vedi interdìctum]; al (—) spettava, altresì, per rendere più efficace la tutela dei suoi diritti, l’esercizio dell’àctio Serviàna [vedi] e dell’actio Rutiliàna [vedi], entrambe esperibili contro i debitori del “fallito”.
Nell’ambito della bonorum venditio [vedi], il (—) era il soggetto che acquistava l’intero complesso dei beni di un debitore irrimediabilmente insolvente (“fallito”).
Il (—) subentrava nei diritti del debitore e si obbligava a pagare a tutti i creditori una percentuale dei crediti che essi vantavano nei confronti dello stesso.
Egli poteva, altresì, agire nei confronti dei debitori del “fallito”, ma aveva l’obbligo di compensare i crediti per i quali agiva con eventuali debiti del “fallito” nei confronti del soggetto di volta in volta convenuto in giudizio.
La successione del (—) nei beni del “fallito” era considerata come successione a titolo universale iùre honoràrio (per diritto pretorio): si trattava, tuttavia, di una successione a titolo universale inter vivos, e non mortis causa.
Al (—) spettava, sui beni acquistati, l’in bònis habère [vedi]; il domìnium ex iùre Quirìtium [vedi] si acquistava soltanto per effetto del decorso del tempus ad usucapiònem [vedi usucàpio].
Il possesso dei beni acquistati dal (—) veniva tutelato dal pretore in via interdittale [vedi interdìctum]; al (—) spettava, altresì, per rendere più efficace la tutela dei suoi diritti, l’esercizio dell’àctio Serviàna [vedi] e dell’actio Rutiliàna [vedi], entrambe esperibili contro i debitori del “fallito”.