Bonorum distràctio
Bonorum distràctio [Distrazione di beni]
Forma di esecuzione forzata caratterizzata dalla vendita (diversamente da quanto si verificava nella bonorum vendìtio [vedi]), dei singoli beni facenti parte del patrimonio di un debitore irrimediabilmente insolvente, fino al conseguimento della somma necessaria al soddisfacimento delle ragioni del creditore.
La (—), a differenza della bonòrum vendìtio, non comportava infamia a carico del soggetto escusso.
Si faceva ricorso a tale procedura nel caso in cui il debitore insolvente fosse un senatore o un pupillus [vedi].
Bonorum distràctio: particolare forma di esecuzione forzata cui si ricorreva in casi particolari. A differenza della bonorum venditio, tale procedimento non era infamante e consentiva al debitore di vendere alla spicciolata i propri beni, onde evitare la totale rovina economica, fino a completo soddisfacimento dei crediti.
Bonorum sèctio: procedimento esecutivo simile alla bonorum venditio, relativo a crediti dello Stato verso i privati. I beni dell’obbligato venivano venduti in blocco ad un bonorum sèctor, che ne acquistava il domìnium ex iùre Quirìtium.
Il bonorum sector, a sua volta, aveva l’opportunità di rivendere singolarmente ciascun bene (sectio), ricavandone un proprio guadagno.
Bonòrum vendìtio: procedimento esecutivo avente ad oggetto il patrimonio del debitore irrimediabilmente insolvente (“fallito”). Vi erano sottoposti non solo coloro che avevano già subìto una mìssio in possessiònem cautelativa, ma anche il de cùius ed il càpitis deminùtus che non avessero lasciato eredi.
I beni patrimoniali del debitore erano venduti in blocco all’incanto a chi, tra i creditori, avesse offerto il pagamento della più alta percentuale di crediti.
A tale procedimento conseguiva l’infamia per il debitore.
Forma di esecuzione forzata caratterizzata dalla vendita (diversamente da quanto si verificava nella bonorum vendìtio [vedi]), dei singoli beni facenti parte del patrimonio di un debitore irrimediabilmente insolvente, fino al conseguimento della somma necessaria al soddisfacimento delle ragioni del creditore.
La (—), a differenza della bonòrum vendìtio, non comportava infamia a carico del soggetto escusso.
Si faceva ricorso a tale procedura nel caso in cui il debitore insolvente fosse un senatore o un pupillus [vedi].
Bonorum distràctio: particolare forma di esecuzione forzata cui si ricorreva in casi particolari. A differenza della bonorum venditio, tale procedimento non era infamante e consentiva al debitore di vendere alla spicciolata i propri beni, onde evitare la totale rovina economica, fino a completo soddisfacimento dei crediti.
Bonorum sèctio: procedimento esecutivo simile alla bonorum venditio, relativo a crediti dello Stato verso i privati. I beni dell’obbligato venivano venduti in blocco ad un bonorum sèctor, che ne acquistava il domìnium ex iùre Quirìtium.
Il bonorum sector, a sua volta, aveva l’opportunità di rivendere singolarmente ciascun bene (sectio), ricavandone un proprio guadagno.
Bonòrum vendìtio: procedimento esecutivo avente ad oggetto il patrimonio del debitore irrimediabilmente insolvente (“fallito”). Vi erano sottoposti non solo coloro che avevano già subìto una mìssio in possessiònem cautelativa, ma anche il de cùius ed il càpitis deminùtus che non avessero lasciato eredi.
I beni patrimoniali del debitore erano venduti in blocco all’incanto a chi, tra i creditori, avesse offerto il pagamento della più alta percentuale di crediti.
A tale procedimento conseguiva l’infamia per il debitore.