Bòni mòres
Bòni mòres [Buon costume; cfr. artt. 1343, 1354, 1418, 2035 c.c.]
Regole dettate dal buon costume.
Soltanto a partire dal periodo classico, i negozi giuridici contrari al buon costume (negozi contra bonos mores), detti anche turpi furono considerati inutilizzabili e perciò improduttivi di effetti giuridici.
La contrarietà al buon costume inficia la validità del negozio giuridico anche secondo il diritto civile vigente: infatti è previsto espressamente che la causa o il motivo comune del negozio giuridico contrari al buon costume sono illeciti (art. 1343, 1346 c.c.) e rendono nullo il negozio giuridico (art. 1418 c.c.).
Regole dettate dal buon costume.
Soltanto a partire dal periodo classico, i negozi giuridici contrari al buon costume (negozi contra bonos mores), detti anche turpi furono considerati inutilizzabili e perciò improduttivi di effetti giuridici.
La contrarietà al buon costume inficia la validità del negozio giuridico anche secondo il diritto civile vigente: infatti è previsto espressamente che la causa o il motivo comune del negozio giuridico contrari al buon costume sono illeciti (art. 1343, 1346 c.c.) e rendono nullo il negozio giuridico (art. 1418 c.c.).