Bona vacàntia

Bona vacàntia

Veniva così definito il patrimonio ereditario non attribuito in successione a nessuno per mancanza di eredi: la lex Iulia de maritàndis ordìnibus [vedi] (18 a.C.) stabilì che essi fossero attribuiti dapprima all’ærarium Saturni [vedi] in seguito al fiscus Caesaris [vedi].
Se il patrimonio ereditario rimasto vacante era passivo, veniva messo, invece, a disposizione dei creditori ereditari affinché si procedesse alla bonòrum vendìtio [vedi].