Bòna fìdes

Bòna fìdes [Buona fede; cfr. artt. 1153 ss. 1337, 1366, 1375 c.c.]

La (—), nel diritto romano, assumeva il significato di:
— comportamento leale ed onesto nell’esecuzione degli impegni ed obblighi assunti: in tale accezione, la (—) costituiva parametro per valutare la correttezza o meno di un comportamento;
— convinzione di non ledere l’altrui diritto. In quest’ultima accezione, avente una connotazione spiccatamente etica, la (—) costituiva requisito fondamentale dell’usucàpio [vedi].
La (—), inoltre si concretizzava, nelle actiones bonæ fidei [vedi], nel largo margine di valutazione discrezionale riconosciuto al giudice, che doveva tener conto, nella sua decisione di tutte le ragioni addottegli sia dall’attore che dal convenuto.
Nel diritto civile vigente, la buona fede assume molteplici connotazioni, tra le quali è opportuno ricordare le seguenti:
— in generale essa è intesa come situazione psicologica di ignoranza della lesione dell’altrui diritto (buona fede soggettiva) oppure obbligo etico di comportamento onesto (buona fede oggettiva);
— è criterio di interpretazione del contratto;
— è criterio di integrazione del contratto;
— è elemento rilevante in materia possessoria ed ai fini dell’usucapione;
— è elemento rilevante ai fini della valutazione del comportamento tenuto nel corso delle trattative che precedono la formazione del contratto, oppure in relazione all’adempimento di un’obbligazione.