Bòna adventìcia (o pecùlium adventìcium)

Bòna adventìcia (o pecùlium adventìcium) [Beni supplementari]

Erano l’insieme dei beni acquistati dal filius familias [vedi familia; Status (familiae); patria potestas], ma attribuiti formalmente al pater familias [vedi].
Il filius familias veniva ad acquistarne il godimento e la facoltà di disporne per testamento solo dopo l’emancipàtio [vedi].
A partire da Costantino, dei (—) fecero parte: i bóna matérna, ossia i beni derivanti dall’eredità testamentaria o legittima della madre, ai quali si aggiunsero successivamente anche i beni lasciati dalla madre al figlio mediante legato; e i bona materni gèneris, ossia i beni ereditati dagli ascendenti materni.
Su tali beni il pater aveva un mero usufrutto legale.
Costantino stabilì che il pater che avesse emancipato il filius, avrebbe avuto diritto ad un terzo dei beni spettanti a quest’ultimo a titolo di compenso per la perdita dell’usufrutto.
Giustiniano
[vedi] concesse al pater l’usufrutto della metà.