Bigamia

Bigamia [cfr. artt. 556-557 c.p.]

È la condizione di chi aveva contratto più matrimoni; in diritto postclassico fu punita come crìmen [vedi], in quanto si mirava a tutelare, attraverso il matrimonio, la sacralità della famiglia.
Sui bigami ricadeva l’infamia. La (—) è tuttora prevista come reato dall’art. 556 del c.p. vigente.