Beneficium inventàrii

Beneficium inventàrii [Beneficio di inventario; cfr. artt. 470, 484 ss. c.c.]

Beneficio di creazione giustinianea: per stimolare gli herèdes voluntarii [vedi hères] all’accettazione [vedi adìtio hereditatis] di una eredità prevedibilmente svantaggiosa, si consentì loro, entro trenta giorni dal momento della conoscenza della successione, di incaricare un notaio della redazione di un inventario dell’attivo ereditario onde poter accettare l’eredità soltanto se essa risultava attiva.
I creditori ereditari venivano, così, pagati nei soli limiti dell’attivo ereditario, evitando agli eredi una responsabilità ultra vìres, cioè coinvolgente (oltre alle voci attive dell’eredità) anche il proprio patrimonio personale.
Il (—) è previsto e disciplinato anche nel codice civile vigente (artt. 470, 484 ss. c.c.).