Beneficium excussiònis (o òrdinis)

Beneficium excussiònis (o òrdinis) [Beneficio di escussione; cfr. art. 1944 c.c.]

Beneficium
[vedi] accordato, in epoca giustinianea, al fideiussore [vedi fideiussio]: esso attribuiva a quest’ultimo, in ossequio al principio di accessorietà, la facoltà di pretendere che il creditore dirigesse l’azione in primo luogo contro il debitore principale. Il fideiussore poteva, in concreto, paralizzare con una excèptio [vedi] l’azione del creditore che avviasse una procedura esecutiva in suo danno, prima di avere inutilmente agito, in via esecutiva, sui beni del debitore principale.
Il (—), previsto e disciplinato nell’ordinamento civilistico vigente (art. 1944 c.c.) costituisce un’importante deroga al principio secondo il quale il fideiussore è obbligato in solido con il debitore principale.